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COMITATO SÍ ABOLIAMO LA CACCIA, IL SUO REFERENDUM

Terzo quesito referendario depositato dal Comitato Sì Aboliamo la Caccia

Il Comitato Sì Aboliamo la Caccia ha depositato in Corte Costituzionale il suo quesito referendario che sarà oggetto della raccolta firme insieme ai due precedenti presentati dal Movimento ORA Rispetto per tutti gli animali. Realtà, quella di ORA, che era presente alla presentazione ed ha comunque firmato anche il referendum del Comitato Sì Aboliamo la Caccia.

L’Avv. David Zanforlini ci ha parlato di questa proposta e della complessità relativa alla raccolta delle 500.000 firme necessarie affinché si possa poi procedere ad indire i referendum.

L’intervista all’Avv. David Zanforlini

L’accordo con il Movimento ORA Rispetto per tutti gli animali sancisce dunque l’inizio di una collaborazione per portare avanti il progetto di un referendum comune. Porteranno insieme, uniti, per tutta la campagna le tre proposte referendarie, affinché si possa arrivare alla corte costituzionale con un efficace referendum per abolire la caccia.

A breve inizierà dunque la raccolta firme che vedrà impegnati i volontari che si sono resi disponibili dislocati in tutta Italia.

RadioVeg.it seguirà passo dopo passo questa importante iniziativa.

Come potrebbe essere la Nuova 157

Alla luce di quanto depositato, se il referendum andasse a buon fine ecco come potrebbe essere la Nuova legge 157 del 2022

Art. 1. Fauna selvatica

1. La fauna selvatica e’ patrimonio indisponibile dello Stato ed e’ tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. 1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformita’ alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all’articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi ((, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, e in conformita’ agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE»)). In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d’intesa, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e il Ministro dell’ambiente.

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,(https://www.minambiente.it/…/Regolamento_D.P.R._8…) e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all’ attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell’ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformita’ della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunita’ europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7.1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull’applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE. 7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della citata direttiva 2009/147/ CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell’allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2. Oggetto della tutela
Comitato Sì Aboliamola caccia

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta’ nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);

b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes efalconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, e’ affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3. Divieto di uccellagione

1. E’ vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche’ il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento

1. Le regioni, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle universita’ e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche’ il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L’attivita’ di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e’ organizzata e coordinata sull’intero territorio nazionale dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attivita’ funge da schema nazionale di inanellamento in seno all’Unione europea per l’inanellamento (EURING). L’attivita’ di inanellamento puo’ essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica; l’espressione di tale parere e’ subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L’attivita’ di cattura per l’inanellamento puo’ essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell’allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’ISPRA. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti e’ concessa dalle regioni su parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresi’ compiti di controllo e di certificazione dell’attivita’ svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita’.

4. Gli esemplari eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. E’ fatto obbligo a chiunque rinviene uccelli inanellati di darne notizia all’Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio e’ avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta’.

Art. 6. Tassidermia

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l’attivita’ di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all’autorita’ competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette.

3. L’inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell’autorizzazione a svolgere l’attivita’ di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l’attivita’ di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7 Istituto nazionale per la fauna selvatica

1. L’Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all’articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell’Emilia (Bologna), e’ sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare . Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica l’istituzione di unita’ operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l’evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunita’ animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l’attivita’ di inanellamento a scopo scientifico sull’intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunita’ economica europea aventi analoghi compiti e finalita’, di collaborare con le universita’ e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l’Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell’ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanita’ e dal direttore generale dell’Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell’Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l’assetto organizzativo e strutturale dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l’ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una piu’ efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili.

5. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attivita’ di cui all’articolo 4.

6. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica e’ rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorita’ giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 10. Piani faunistico

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale e’ soggetto a pianificazione faunistico finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacita’ riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densita’ ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione e’ destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a se’ stante ed e’ destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico. Le province predispongono altresi’ piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonche’ piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilita’ genetiche da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.

8. I piani faunistico di cui al comma 7 comprendono: a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densita’ faunistica ottimale per il territorio; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

9. Ogni zona dovra’ essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che si preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l’Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneita’ e la congruenza a norma del comma 11, nonche’ con l’esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneita’ e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico. I Ministri, d’intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalita’ omogenee di rilevazione e di censimento.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all’albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non puo’ essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché’ l’attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

Art. 11. Zona faunistica delle Alpi

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, e’ considerato zona faunistica a se’ stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna.

3. Al fine di ripristinare l’integrita’ del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina e’ consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d’intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l’apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12. (Esercizio dell’attivita’ venatoria)

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento di fauna selvatica 3.

E’ considerato altresi’ esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni abbattimento e’ vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno puo’ procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

Art. 14. Gestione programmata

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, alla gestione, per finalita’ faunistico, dei territori.

10. Negli organi direttivi deve essere assicurata la presenza paritaria dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e da rappresentanti degli enti locali.

11. l’organismo di gestione promuove e organizza le attivita’ di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione; b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonche’ dei riproduttori; c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolta’, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

14. L’organo di gestione degli ambiti territoriali provvede, altresi’, all’erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica nonche’ alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico.

Art. 17. Allevamenti

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l’allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi’ norme per gli allevamenti dei cani

3. Nel caso in cui l’allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un’impresa agricola, questi e’ tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorita’ provinciale nel rispetto delle norme regionali.

Art. 19. Controllo della fauna selvatica

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Tali piani devono essere attuati dalle amministrazioni provinciali.

3. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone.

Art. 20. (Introduzione di fauna selvatica dall’estero)

1. L’introduzione dall’estero di fauna selvatica viva, purche’ appartenente alle specie autoctone, puo’ effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d’importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attivita’ di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell’ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea.

Art. 21. (Divieti)

1. E’ vietato a chiunque: a) l’esercizio venatorio; b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali; c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali; d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorita’ militare, o dove esistano beni monumentali; e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; h) cacciare negli specchi o corsi d’acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili; n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali; o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche’, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche’ disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attivita’ previste dalla presente legge; p) usare richiami vivi; t) commerciare fauna selvatica morta; u) caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellaggione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; aa) l’esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli; bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche’ loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea; cc) il commercio di esemplari vivi, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, anche se importati dall’estero; dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l’applicazione dell’articolo 635 del codice penale; ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica;

3. La caccia e’ vietata su tutti i valichi montani.

Art. 23. Tasse di concessione regionale

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell’ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l’altro, la creazione di strutture per l’allevamento di fauna selvatica nonche’ dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l’adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l’ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l’accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le azienda faunistico e le aziende agri-turistico sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24. Fondo presso il Ministero del tesoro

1. A decorrere dall’anno 1992 presso il Ministero del tesoro e’ istituito un fondo la cui dotazione e’ alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilita’ del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell’agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: b) conservazione della selvaggina;

Art. 26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, e’ costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo e’ tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi e’ direttamente disposto con norma regionale.

Art. 27. Vigilanza

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali e’ affidata: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti e’ riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto armi con proiettili a narcotico. b) alle guardie volontarie, agricole e di protezione ambientale nazionali e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 e’, altresi’, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e’ affidata altresi’ alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria puo’ essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneita’ rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza e’ vietato l’esercizio venatorio.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, sulla tutela dell’ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l’attivita’ delle guardie volontarie delle associazioni agricole ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attivita’ delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

Art. 28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza

2. Nei casi previsti dall’articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, del cane e dei richiami vivi. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando e’ sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all’ente pubblico localmente preposto il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in localita’ adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione e’ effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l’ente pubblico provvede alla sua vendita, l’importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant’altro possa avere rilievo ai fini penali.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all’esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all’articolo 9 della medesima legge.

Art. 29. Agenti dipendenti degli enti locali

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell’attivita’ di vigilanza, esercitano tali attribuzioni nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall’articolo 28, anche fuori dall’orario di servizio.

Art. 33 Rapporti sull’attivita’ di vigilanza

1. Nell’esercizio delle funzioni amministrative le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell’agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, e’ riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all’autorita’ regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie, applicate nell’anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 35 Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. Al termine dell’annata le regioni trasmettono al Ministro dell’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente una relazione sull’attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36 Disposizioni transitorie

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi, sono tenuti a farne denuncia all’ente competente.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l’adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalita’ che consentano la piena attuazione della legge stessa.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge (( entro e non oltre il 31 luglio 1997.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 37 Disposizioni finali

1. E’ abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall’articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e’ soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l’attivita’ dell’Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull’applicazione della presente legge.

Milano, 24/05/2021 – GC

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