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IL MOVIMENTO ORA E IL REFERENDUM SULLA CACCIA

Intervista all’Avvocato Laura Melis.

La caccia nel 2021 non ha proprio più nessuna ragione d’esistere e abolirla sarebbe cosa buona e giusta. Lo sanno tutti, a parte i cacciatori e tutte le realtà che girano attorno al commercio legato alla pratica venatoria.

Il Movimento ORA Rispetto per tutti gli animali ha depositato due richieste di referendum abrogativo, che riportiamo di seguito. La prima chiede l’abrogazione in toto della Legge 157 “Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, mentre la seconda chiede l’abrogazione di alcuni punti di questa legge.

Una decisione che ci è sembrata incomprensibile, abbiamo quindi voluto chiedere lumi all’Avvocato Laura Melis, colei che per ORA Rispetto per tutti gli animali ha lavorato sui referendum e presso il cui ufficio è domiciliata il movimento stesso.

Di seguito, dunque, l’intervista integrale. Come ha dichiarato l’Avvocato stesso, non va a chiarire in toto le zone d’ombra e le motivazioni che hanno spinto ORA a richiedere due referendum abrogativi sulla caccia, che, al momento, sembrano uno in contrapposizione all’altro.

Sono 4 le ulteriori richieste che devono ancora essere depositate ed accettate dalla Corte di Cassazione, alla luce delle quali si potrà finalmente capire il progetto nella sua interezza.

A proposito di pratica venatoria, vi invitiamo a seguire la rubrica “Verità svelate – Lati crudeli e oscuri della caccia” cliccando QUI.

L’intervista all’Avvocato Laura Melis

Intervista integrale all’Avv. Melis di ORA

Le richieste presentate

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (21A00832) (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2021)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 10 febbraio 2021, ha raccolto a  verbale  e  dato
atto della dichiarazione resa da tredici cittadini  italiani,  muniti
dei  certificati  comprovanti  la   loro   iscrizione   nelle   liste
elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno cinquecentomila
firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di  referendum
di cui all'art. 75 della Costituzione: 
    «Volete voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992,  n.  157,
"Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il  prelievo
venatorio",  nel  testo  risultante  dalle  successive  modifiche  ed
integrazioni?». 
Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (21A01154) (GU Serie Generale n.43 del 20-02-2021)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 19 febbraio 2021, ha raccolto a  verbale  e  dato
atto della dichiarazione resa da 12 cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere la raccolta di  almeno  500.000  firme  di  elettori
prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75
della Costituzione: 
    «Volete che sia abrogata la  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,
«Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il  prelievo
venatorio», Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 46 del 25 febbraio
1992, nelle seguenti parti: 
      Art. 1, «Fauna selvatica», comma 2: integralmente, e  comma  7:
limitatamente a «venatorio»; 
      Art. 2, «Oggetto della tutela», comma 2:  limitatamente  a  «Le
norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti,  ai
topi   propriamente   detti,   alle   nutrie,   alle   arvicole»    e
«all'eradicazione o comunque» e «o eradicazione»; 
      Art.  4,  «Cattura  temporanea  e  inanellamento»,   comma   3:
limitatamente a «e per la cessione ai fini  di  richiamo»;  comma  4:
integralmente, e comma 5: limitatamente a «abbatte, cattura, o»; 
      Art. 5, «Esercizio venatorio da appostamento fisso  e  richiami
vivi»: integralmente; 
      Art. 6, «Tassidermia», comma 2: limitatamente a «o comunque non
cacciabili  ovvero  le  richieste  relative  a  spoglie   di   specie
cacciabili  avanzate  in  periodi  diversi  da  quelli  previsti  nel
calendario venatorio per la caccia della specie in questione» e comma
3: limitatamente a: «o per chi cattura  esemplari  cacciabili  al  di
fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio»; 
      Art.  8,  «Comitato  tecnico  faunistico-venatorio  nazionale»,
limitatamente a: «Venatorio», comma 1: limitatamente  a  «venatorio»,
«da un  rappresentante  per  ogni  associazione  venatoria  nazionale
riconosciuta» e «da un rappresentante  del  Consiglio  internazionale
della  caccia»;  comma  2:  limitatamente  a  «venatorio»;  comma  4:
limitatamente a «venatorio»; 
      Art. 9, «Funzioni amministrative»,  comma  1:  limitatamente  a
«venatoria» e «caccia e di»; comma 2: integralmente; 
      Art. 10, «Piani faunistici-venatori», in Rubrica  limitatamente
a  «venatori»;  comma  1:  limitatamente  a  «venatorio»  e   «e   la
regolamentazione del prelievo venatorio»; comma  3:  limitatamente  a
«In dette percentuali sono compresi  i  territori  ove  sia  comunque
vietata l'attivita' venatoria anche per  effetto  di  altri  leggi  o
disposizioni»; comma 4: integralmente; comma 5: integralmente;  comma
6: integralmente; comma 7: limitatamente a «venatori» e  «venatorio»;
comma  8:  limitatamente  a   «venatori»   e   «vietato   l'esercizio
dell'attivita' venatoria» e «appartenenti a specie cacciabili» e  «le
zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani
anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento  di  fauna  di
allevamento appartenente a specie cacciabili, la  cui  gestione  puo'
essere affidata  ad  associazioni  venatorie  e  cinofile  ovvero  ad
imprenditori   agricoli   singoli   o   associati»   (punto   e)    e
«l'identificazione  delle  zone   in   cui   sono   collocabili   gli
appostamenti fissi» (punto h); comma 10: limitatamente a «venatoria»;
comma 11: limitatamente a  «venatoria»;  comma  12:  limitatamente  a
«venatorio» e «venatorie»; comma 17: integralmente; 
      Art. 11, «Zona faunistica delle Alpi», comma 2: limitatamente a
«e disciplinare l'attivita' venatoria»; 
      Art. 12, «Esercizio dell'attivita' venatoria»: integralmente; 
      Art. 13,  «Mezzi  per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria»:
integralmente; 
      Art. 14, «Gestione programmata della caccia»: integralmente; 
      Art. 15,  «Utilizzazione  dei  fondi  ai  fini  della  gestione
programmata della caccia»: integralmente; 
      Art.    16,    «Aziende    faunistico-venatorie    e    aziende
agri-turistico-venatorie»,   in   Rubrica   «venatorie»;   comma   1:
limitatamente  a  «venatorie»  e  «In  tali  aziende  la  caccia   e'
consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i
piani di assestamento e di abbattimento»  e  «venatorie»  (lett.  a);
«Venatorie»  e  «nelle   quali   sono   consentiti   l'immissione   e
l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica  di
allevamento» (lett. b); comma 2: limitatamente a  «venatorie»;  comma
3: limitatamente a «venatorie»; comma 4: integralmente; 
      Art. 17, «Allevamenti», comma 2 e comma 4: integralmente; 
      Art. 18, «Specie cacciabili e periodi di attivita'  venatoria»,
integralmente; 
      Art.  19,  «Controllo  della   fauna   selvatica»,   comma   1:
integralmente; comma 2: «anche nelle zone vietate alla  caccia»,  «di
norma» e «Qualora l'Istituto  verifichi  l'inefficacia  dei  predetti
metodi, le regioni possono autorizzare piani  di  abbattimento.  Tali
piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti  dalle
amministrazioni  provinciali.   Queste   ultime   potranno   altresi'
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano
i  piani  medesimi,  purche'  muniti  di  licenza   per   l'esercizio
venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle  guardie  comunali
munite di licenza per l'esercizio venatorio»; comma 3: integralmente; 
      Art. 21 «Divieti», comma 1, limitatamente a «nei giardini,  nei
parchi pubblici e privati, nei parchi storici e  archeologici  e  nei
terreni adibiti ad attivita' sportive»; «lett. b), c),  d),  e),  f),
g), h), i), l), m), n), p), q),  r),  s),  u),  ff)»:  integralmente;
lettera ee), limitatamente a «ad eccezione dei capi  utilizzati  come
richiami vivi nel rispetto delle modalita'  previste  dalla  presente
legge  e  della  fauna  selvatica  lecitamente  abbattuta,   la   cui
detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla
tassidermia»; comma 2,  limitatamente  a  «decorso  inutilmente  tale
termine» e «a meno  di  cinquecento  metri  dalla  costa  marina  del
continente e delle  due  isole  maggiori;  le  regioni  provvedono  a
delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse»; comma  3,
limitatamente a «interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna,
per una distanza di mille metri dagli stessi»; 
      Art. 22 «Licenza di  porto  di  fucile  per  uso  di  caccia  e
abilitazione all'esercizio venatorio», integralmente; 
      Art.  23   «Tasse   di   concessione   regionale»,   comma   1,
limitatamente a  «per  il  rilascio  dell'abilitazione  all'esercizio
venatorio di cui all'art. 22»; comma 2, limitatamente a «Essa non  e'
dovuta qualora durante  l'anno  il  cacciatore  eserciti  l'attivita'
venatoria esclusivamente all'estero»; comma 3,  integralmente;  comma
4,  limitatamente  a  «anche»;  comma   5,   limitatamente   a   «Gli
appostamenti fissi» e «venatorie»; 
      Art. 24, «Fondo presso  il  Ministero  del  tesoro»,  comma  2,
lettera  a),  limitatamente  a  «venatorio»;  comma  2,  lettera  b),
limitatamente a «della caccia e»; comma 2 lettera  c)  integralmente;
comma 4, integralmente; 
      Art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna  selvatica
e   dall'attivita'   venatoria»,   Rubrica,   limitatamente   a    «e
dall'attivita' venatoria»; comma 1, limitatamente a «e dall'attivita'
venatoria»;  comma  2,  limitatamente  a  «e   rappresentanti   delle
associazioni   venatorie    nazionali    riconosciute    maggiormente
rappresentative»; 
      Art.  27,  «Vigilanza  venatoria»,  Rubrica,  limitatamente   a
«venatoria»; comma 1, lettera a), limitatamente a «da caccia  di  cui
all'art. 13 nonche'», comma 1 lettera b), limitatamente a «venatorie»
e  «venatorio»;  comma  4,  limitatamente  a  «venatorie»,  comma  5,
limitatamente a «nell'ambito del  territorio  in  cui  esercitano  le
funzioni» e «durante  l'esercizio  delle  loro  funzioni»;  comma  6,
limitatamente a «sull'esercizio venatorio», comma 7, limitatamente  a
«venatorie», comma 9, limitatamente a «venatoria»; 
      Art. 28,  «Poteri  e  compiti  degli  addetti  della  vigilanza
venatoria»,   Rubrica,   limitatamente   a   «venatoria;   comma   1,
integralmente; comma 2, limitatamente a «con esclusione  del  cane  e
dei richiami  vivi  autorizzati»;  comma  3,  limitatamente  a  «alla
disciplina  dell'attivita'  venatoria»,  comma  6,  limitatamente   a
«venatori»; 
      Art. 29,  «Agenti  dipendenti  degli  enti  locali»,  comma  1,
limitatamente a «venatoria»; 
      Art. 30, «Sanzioni penali», comma 1, lettera a),  limitatamente
a «per chi  esercita  la  caccia  in  periodo  di  divieto  generale,
intercorrente tra la data di chiusura e la data di  apertura  fissata
dall'art. 18»; comma 1,  lettera  d),  limitatamente  a  «nei  parchi
nazionali, nei parchi naturali  regionali,  nelle  riserve  naturali,
nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura,  nei
parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attivita' sportive»,
comma 1, lettera f), h), i) integralmente; 
      Art.  31,  «Sanzioni  amministrative»,  comma  1,  lettera  a),
limitatamente a «in una forma diversa da quella  prescelta  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5»; comma 1, lettera b), c), d), e), f), g),  h),
i), m), integralmente; comma 3, integralmente; comma 5, limitatamente
a «per la disciplina delle armi e»; comma 5, integralmente; 
      Art. 32 «Sospensione, revoca e divieto di rilascio  di  licenza
di porto  di  fucile  per  uso  di  caccia.  Chiusura  e  sospensione
dell'esercizio», integralmente; 
      Art. 34 «Associazioni venatorie», integralmente; 
      Art. 35 «Relazione sullo  stato  di  attuazione  della  legge»,
comma 1, limitatamente a «venatoria 1994-1995»; 
      Art. 36 «Disposizioni transitorie», comma  1,  limitatamente  a
«venatorie» e «ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n.
968»;  comma  2,  limitatamente  a  «venatorie»;   comma   3   e   4,
integralmente;  comma  5,  limitatamente  a  «secondo  modalita'  che
consentano la piena attuazione  della  legge  stessa  nella  stagione
venatoria 1994-1995»; 
      Art. 37 «Disposizioni finali», comma 2, integralmente; comma 3,
limitatamente a «e delle leggi regionali in materia di  caccia»,  nel
testo risultante dalle successive modifiche e integrazioni?». 

Milano, 28/02/2021 – GC

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